Ripartizione delle spese per il lastrico solare e terrazza a livello

Le spese di impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione della terrazza a livello di uso esclusivo non sempre vanno poste a carico dei soli proprietari degli appartamenti sottostanti.

In presenza di regolamento di condominio di natura contrattuale,che prevede un criterio univoco di ripartizione degli esborsi per le parti comuni sulla base dei millesimi di proprietà, tali spese vanno estese pro quota ai proprietari delle unità immobiliari che non usufruiscono della funzione di copertura della terrazza.

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È quanto stabilito dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4183 del 16 febbraio 2017. Accolto il ricorso di un condomino-avvocato, che aveva contestato i criteri di ripartizione delle spese utilizzati dall’assemblea. La sentenza della Corte d’appello è errata, perché applica i criteri del codice civile ignorando il regolamento di condominio contrattuale.

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Come noto, ai sensi dell’art. 1126 c.c., le spese di riparazione o ricostruzione dei lastrici solari di proprietà o uso esclusivi (a cui sono equiparabili le terrazze a livello esclusive con funzione di copertura) vanno ripartite per un terzo a carico dei condomini che ne hanno l’uso esclusivo, mentre gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di merito hanno applicato l’art. 1126 c.c. senza tenere conto dell’esistenza del regolamento di condominio di natura contrattuale, che prevede la ripartizione delle spese delle parti comuni tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, anche in considerazione della peculiare forma a “T” della palazzina in questione. Occorre dare precedenza a tale disciplina convenzionale, che prevale sulla disciplina del codice civile, almeno per la parte del terrazzo che si trova entro le mura perimetrali dell’edificio e che svolge, pertanto, funzione di copertura.