LAVORI STRAORDINARI

I lavori straordinari possono esse di due tipi:

  • Tout court, ossia di piccola entità (per esempio il rifacimento di un muro);
  • Di notevole entità (per esempio il rifacimento del tetto, la pitturazione dell’intera facciata, il cambio della caldaia centralizzata).

I lavori straordinari di importante entità vanno deliberati dalla maggioranza dei presenti alla riunione e che costituiscano almeno 500 millesimi, ossia il 50% del valore dell’immobile intero (articolo 1136 del codice civile, comma 2).

Per i lavori di normale entità non é previsto uno specifico quorum per cui si applica la regola generale che prevede una delibera a maggioranza semplice, la metà dei presenti e che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio (articolo 1136 del codice civile, comma 3).

Inoltre, la riforma del condominio ha stabilito che, quando la maggioranza delibera dei lavori straordinari (di ristrutturazione o di innovazione) é necessaria la creazione di un fondo speciale di importo pari al costo del lavoro. Se quindi per esempio, il preventivo di un’impresa ammonta a 30.000 euro, l’assemblea deve creare un fondo speciale di tale importo.